Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Sanzioni previste previste dall'art. 47 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013

 

L'art. 47 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 prevede che :

 

"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolarità  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato.

 

2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

 

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689."

 

 

Delibera n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013.

 

Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

 

Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.

 

 

Si comunica, quindi, che per il Comune di Montecorice (< 15.000 abitanti) non sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f D. lgs. 33 del 14 Marzo 2013.

 

 

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