Accesso civico

Accesso civicoIl responsabile della trasparenza, nominato con decreto del Sindaco n. 154 il 23 Febbraio 2013, è stato fino al 08.01.2017 il dott. Francesco Paolo Scola.
A partire dal 09.01.2017 il Responsabile della Corruzione e della Trasparenza è la dr.ssa Annamaria Merola (segretario comunale)
Decreto di nomina.

Il dott. Francesco Paolo Scola è stato nominato Referente della Trasparenza
I riferimenti a cui contattarlo sono i seguenti:

L'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 33/13, può essere esercitato rivolgendosi al Referente della trasparenza, anche tramite l'indirizzo mail comune_montecorice@hotmail.it

Come previsto dall' Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013, il titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è la dr.ssa Annamaria Merola Segretario comunale (tel. 0974 968914)


L’ACCESSO CIVICO E GLI ALTRI DIRITTI DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEL COMUNE DI MONTECORICE

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti e pubblici, il Legislatore con il Decreto legislativo 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016 con D.lgs n.97, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: “Amministrazione trasparente”.

Ogni cittadino, senza recarsi in Comune, può, quindi, consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

L’accesso civico

E’ disciplinato dall’art. 5 del D.lgs 33/13: se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che il Comune ha l’obbligo di pubblicare, potrà richiederli direttamente in Comune facendo una istanza di “Accesso civico”, compilando il modulo: “Istanza di accesso civico”

L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale e dovrà essere indirizzata al Responsabile comunale dell’Area.

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

In presenza dei presupposti di legge il Comune, nella persona del responsabile competente per area, ha l’obbligo di provvedere con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla consegna al richiedente.

Il Responsabile per la trasparenza segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

 

Gli altri diritti di accesso

IL d.lgs ha introdotto all’art. 5 un nuovo comma il numero, 2 e con esso l’istituto dell’accesso generalizzato: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Come per l’accesso civico di cui al comma 1 non è richiesto uno specifico interesse.

Tuttavia, per entrambe le fattispecie si rappresenta quanto segue.

L'accesso civico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

 Il diritto di cui all'articolo 5, commi 1 e  2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

In caso di rifiuto o di differimento l’Amministrazione, deve motivare in ordine alle ragioni ostative alla richiesta di ostensione con riferimento alle specifiche fattispecie di cui sopra e dimostrare la probabilità del pregiudizio che conseguirebbe all’ostensione.

Avverso diniego o differimento dell’accesso è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 104/2010. In alternativa presso il Difensore Civico Regionale, ove costituito.

 

Ulteriori limitazioni:

L’istanza di accesso civico identifica i dati le informazioni e i documenti richiesti, essa non deve essere generica, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede l’accesso. Non può riguardare dunque dati e informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non sia certa la consistenza, il contenuto o persino l’esistenza.

 

Altre forme di accesso:

L’introduzione dell’accesso generalizzato non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

1.             Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

2.             Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

3.             Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

4.             Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391 quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.

5.             Accesso ambientale – previsto dall’art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6.             Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “Nuovo codice degli appalti”.

 

La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

Se ciascun cittadino ha diritto ad accedere ai dati in possesso del Comune. In caso di soggetti controinteressati, l’Ente è tenuto a inviare agli stessi copia con raccomandata a.r. o per via telematica a coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.  

A tutela della privacy, dunque, il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi, quando il Comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al Comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

 

 

 

Allegati Accesso Civico

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