Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi per le imprese

"Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni  relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti, sul sito web istituzionale ... Le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese e organizzate in successione temporanea.

Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati: 
a) denominazione; 
b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 
c) riferimento normativo; 
d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento."

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013]  

 

Informazioni per le imprese

ContenutoDenominazioneNormaLink
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 133/2013 per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU, a condizione che il Comune non abbia stabilito aliquote più elevate rispetto a quelle previste della norme statali, per le seguenti categorie di immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica; 
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia; 
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale. 
La differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione, stabilite dal Comune di Montecorice per il 2013, per ciascuna tipologia di immobile di cui sopra e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, previste dalle norme statali per la stessa tipologia di immobile, è versata dal contribuente, in misura pari al 40 percento, entro il 24 gennaio 2014. 
IMU - Imposta Municipale PropriaArt. 1 del D.L. n. 133/2013Scheda IMU
La legge n. 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 680 stabilisce che il versamento della maggiorazione statale di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, venga effettuato entro il 24/01/2014, pertanto è stato anticipato a tale data il versamento della maggiorazione statale unitamente alla rata di gennaio. Tares - Tributo comunale rifiuti e serviziLegge n. 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 680Scheda Tares
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