IMU 2023

Imposta Municipale Propria - I.M.U.


L'imposta  è disciplinata dall’articolo 1 commi 738-783 della Legge n. 160/2019, e si applica agli immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), situati nel territorio dello Stato a qualunque uso destinati.

 

Aliquote I.M.U. anno 2023

L’acconto per l’anno 2023, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2022 a titolo di IMU sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune e di seguito riportate:

abitazione principale: 0,5% solo u.i. classificate A1, A8 e A9;

altri fabbricati: 1,06%;

aree edificabili: 1,06%;

fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%;

terreni agricoli: esenti.

detrazione (abitazione principale e pertinenze)

€ 200,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e rapportata al numero dei proprietari occupanti l'iimobile indipendentemente dalla percentuale di proprietà).

 

Abitazione principale e pertinenze.

L'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze. Sono escluse dall'abolizione del versamento dell'IMU le abitazioni principali classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9.

 

L'abitazione principale è l'immobile (iscritto o iscrivibile a catasto come UNICA UNITA' IMMOBILIARE) nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, 

 

Per pertinenza si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (ciò significa che il numero massimo di pertinenze può essere tre se di categorie diverse, se ad esempio si posseggono 2 locali con categoria C6, solo uno può essere considerato pertinenza).

 

La Legge di stabilità 2016 introduce la possibilità di concedere in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado "che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" per il qual caso è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

 

Scadenze per il pagamento dell'I.M.U. 2023

rata in acconto - 16 giugno 2023;

rata a saldo - 16 dicembre 2023. 

 

Come si paga.

L'I.M.U. si paga con modello F24.

Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale occorre calcolare l'imposta dovuta in base all'aliquota comunale (1,06%) e versarne la metà interamente al Comune.

 

Per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D (tranne D10), l'imposta va versata allo Stato con aliquota pari allo 0,76% (la quota eccedente allo 1,06% va invece versata al Comune).

 

Per il pagamento si devono utilizzare i seguenti codici:

 

CODICE ENTE COMUNE:  F479

 

CODICI TRIBUTO:

 

3912 - abitazione principale - COMUNE

3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE

3916 - aree edificabili - COMUNE

3918 - altri fabbricati - COMUNE

3925 - fabbricati di categoria catastale "D" - IMU STATO

3930 - fabbricati di categoria catastale "D" - IMU INCREMENTO COMUNE

 

Per calcolare l’importo e stampare il modello F24, clicca qui.

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