Telefono e Posta elettronica

Centralino dell'Ente: 0974 964340 - 0974 964073

 

PEC Generale: segreteria.montecorice@asmepec.it

 

PEC Demografici: demografici.montecorice@asmepec.it

 

PEC Ragioneria: ragioneria.montecorice@asmepec.it

 

PEC Tributi: tributi.montecorice@asmepec.it

 

PEC Lavori Pubblici: llpp.montecorice@asmepec.it

 

PEC Demanio, Affari Legali e Commercio: affarilegali.montecorice@asmepec.it

 

 

INFORMAZIONI SULLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

 

L'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che le amministrazioni pubbliche attivino una casella di posta elettronica certificata per ogni registro di protocollo e provvedano a comunicare l'indirizzo PEC al CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. 

Il Comune conformemente alla norma citata, ha provveduto ad istituire le caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) sopra indicate. 

A COSA SERVE? 

La posta elettronica certificata è un servizio che permette la trasmissione di messaggi e di documenti in formato elettronico, consente inoltre di ottenere la garanzia dell'invio, dell'integrità e dell'avvenuto ricevimento (o mancata consegna) del messaggio e dei documenti trasmessi. 

La PEC ha lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. 

La PEC può essere utilizzata per qualsiasi comunicazione, ma è indicata per le comunicazioni "ufficiali". Tuttavia l'invio e la ricezione di messaggi PEC hanno valore legale solo nel caso in cui sia mittente che destinatario siano dotati di casella di Posta Elettronica Certificata. 

Il destinatario non può negare la ricezione del documento, in quanto la ricevuta di consegna del messaggio, firmata ed inviata dal gestore di PEC, riporta la data e l'ora di arrivo nella casella di posta certificata del destinatario. 

Normativa

DocumentazioneDecreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

 

Articolo 13, comma 1, lettera d
"Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
[...]
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

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